1. Il prezzo di obiettivo, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Grecia dal 1 gennaio 1981 e' fissato ad un livello equivalente al prezzo del mercato mondiale maggiorato dell'eventuale aiuto concesao in Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare, con esclusione degli aiuti mantenuti in forza dell'articolo 69, e dei dazi doganali applicati dalla Grecia nei confronti dei paesi terzi al 1 luglio 1980. Tuttavia, il prezzo di obiettivo cosi' determinato non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. Le disposizioni dell'articolo 59 si applicano al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al paragrafo 1 se tale prezzo e' inferiore al prezzo di obiettivo comune. 3. L'aiuto complementare applicabile in Grecia e diminuito di un importo uguale all'eventuale differenza fra il prezzo di obiettivo applicato in Grecia ed il prezzo di obiettivo comune e all'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Grecia all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi; a questo importo si applica la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n° 1117/78. 4. Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n° 1117/78.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art104 · fonte su Normattiva