1. Il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Portogallo al 1 marzo 1986, e' Fissato in base al divario esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 238 si applica al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al primo comma. Tuttavia, il prezzo di obiettivo da applicare in Portogallo non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune. 2. L'aiuto complementare applicabile in Portogallo e' diminuito di un importo pari: - all'eventuale differenza fra il prezzo di obiettivo in Portogallo e il prezzo di obiettivo comune, cui si applica la percentuale prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, e - all'incidenza dei dazi doganali applicati dal Portogallo all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi. 3. L'articolo 246 si applica all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art306 · fonte su Normattiva