Fintanto che la Repubblica ellenica applica le disposizioni dell'articolo 70 per le uve secche, il volume di alcole di uve secche che puo' essere aggiunto a taluni vini in Grecia in forza del regolamento (CEE) n° 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo e' limitato ad un volume annuo che non sia superiore alla media annua del volume di quest'alcole utilizzato a tale scopo in Grecia durante gli anni 1978, 1979 e 1980.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art109 · fonte su Normattiva