Fintanto che la Repubblica ellenica applica le disposizioni dell'articolo 70 per le uve secche, il volume di alcole di uve secche che puo' essere aggiunto a taluni vini in Grecia in forza del regolamento (CEE) n° 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo e' limitato ad un volume annuo che non sia superiore alla media annua del volume di quest'alcole utilizzato a tale scopo in Grecia durante gli anni 1978, 1979 e 1980.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
