1. Dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 120. Le misure transitorie e gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi. 2. Tali misure transitorie, che tengono conto delle corrispondenti misure adottate all'interno della Comunita' e non possono superarne la durata, tendono ad assicurare l'applicazione, da parte della Comunita', di un regime unico per le sue relazioni con i paesi terzi contraenti, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli Stati membri. 3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 120 non comportano in nessun settore la concessione, da parte della Repubblica ellenica a detti paesi, di un trattamento piu' favorevole di quello applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale. In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunita' nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 120, per un identico periodo. 4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 120 non comportano l'applicazione, da parte della Repubblica ellenica nei confronti di detti paesi, di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 120 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Grecia in provenienza da altri paesi terzi.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art118 · fonte su Normattiva