1. Dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonche' gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunita' nel quadro di tale accordo. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso la Grecia in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunita'. 2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1 gennaio 1981, la Comunita' prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art123 · fonte su Normattiva