Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano a qualsiasi nuovo accordo che la Comunita' avra' concluso con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico prima dell'entrata in vigore del presente atto.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano a qualsiasi nuovo accordo che la Comunita' avra' concluso con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico prima dell'entrata in vigore del presente atto.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art122 · fonte su Normattiva