Qualora, per motivi indipendenti dalla volonta' della Comunita' o della Repubblica ellenica, i protocolli di cui all'articolo 118, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1981, la Comunita' prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione. In ogni caso il trattamento della nazione piu' favorita viene applicato dal 1 gennaio 1981 da parte della Repubblica ellenica ai paesi di cui all'articolo 120.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
