Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli articoli 43, 61 e 75 nonche' dagli elementi fissi applicati negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e negli scambi tra la Grecia ed i paesi terzi a norma dell'articolo 66.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art125 · fonte su Normattiva