Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) della decisione dei 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all'importazione negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri e tra il Portogallo ed i paesi terzi a norma degli articoli da 233 a 345, 210, paragrafo 3 e 213. Tuttavia soltanto dall'inizio della seconda tappa queste entrate comprendono i prelievi e gli altri importi di cui al primo comma costatati per i prodotti soggetti ad una transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341. In deroga al comma precedente il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere prima della fine della prima tappa la restituzione al Portogallo, entro limiti e secondo modalita' da definire e per un periodo non superiore a due anni, delle entrate provenienti dagli importi compensativi "adesione" applicati dal Portogallo alle importazioni di cereali dagli altri stati membri.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
