1. Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica la presidenza del Consiglio e' esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee nella sua versione originaria, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza e' in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopraccitato, modificato dall'articolo 11. 2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art133 · fonte su Normattiva