L'articolo 14 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' modificato come segue: 1. il testo del primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Il presidente ed i sei vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato."; 2. e' aggiunto il comma seguente: "Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' modificare le disposizioni concernenti i vicepresidenti".
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
