L'articolo 14 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' modificato come segue: 1. il testo del primo comma e' sostituito dal testo seguente: "Il presidente ed i sei vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato."; 2. e' aggiunto il comma seguente: "Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' modificare le disposizioni concernenti i vicepresidenti".

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art16 · fonte su Normattiva