1. Ogni Stato membro puo' presentare al comitato di cui all'articolo 18 progetti di revisione della presente convenzione, aventi lo scopo di eliminare le difficolta' riscontrate nella sua attuazione. 2. Se si rivela necessaria una revisione o una modifica della presente convenzione in funzione della realizzazione delle finalita' dell'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, collegata in particolare all'istaurazione di una politica di asilo armonizzata e di una politica comune in materia di visti, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunita' europee organizza una riunione del Comitato di cui all'articolo 18. 3. Le revisioni o le modifiche della presente convenzione sono adottate dal Comitato di cui all'articolo 18. Esse entrano in vigore conformemente all'articolo 22.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
