1. Le autorita' centrali cooperano fra di loro e favoriscono la collaborazione fra le autorita' competenti dei loro rispettivi Stati allo scopo di facilitare la riscossione dei crediti alimentari. 2. Al ricevimento della domanda di cui all'articolo 5, l'autorita' centrale dello Stato richiesto prende o fa prendere senza indugio tutte le misure appropriate ed utili per:

  • I)ricercare o localizzare il debitore o il suo patrimonio;
  • II)ottenere, se del caso, dalle amministrazioni o dagli organismi pubblici, le informazioni necessarie in merito al debitore;
  • III)se del caso, fare registrare o far dichiarare applicabile la sentenza;
  • IV)facilitare il trasferimento della obbligazione alimentare al creditore o all'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 5 e V) assicurare, in caso di mancato versamento al creditore del pagamento dovuto, che vengano azionati tutti gli applicabili strumenti esecutivi esistenti nello Stato richiesto, i quali consentano di procedere al recupero di tali somme. 3. L'autorita' centrale dello Stato richiesto informa l'autorita' centrale dello Stato d'origine delle misure prese in virtu' del paragrafo 2 e dei loro risultati.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;524~convenzione-art3 · fonte su Normattiva