1. Ogni Stato contraente designa un'autorita' centrale incaricata di applicare o di fare applicare le disposizioni della presente convenzione. 2. Gli Stati federali e gli Stati aventi vari sistemi giuridici possono designare varie autorita' centrali. Qualora uno Stato abbia designato varie autorita' centrali, esso dovra' designare quella a cui possono essere rivolte le richieste formulate ai sensi della presente convenzione per essere trasmesse all'autorita' centrale competente in tale Stato. 3. Le autorita' centrali non esigono pagamento per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
