1. La domanda di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta. 2. Gli atti e documenti relativi alla esecuzione delle domande sono rimessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta. 3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza nonche' le relative risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;41~trattato-art5 · fonte su Normattiva