[1]'oggetto
[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: 1° per quanto concerne il Belgio:
- a)l'imposta sulle persone fisiche,
- b)l'imposta sulle societa',
- c)l'imposta sugli enti morali,
- d)l'imposta sui non residenti, compresi i "precomptes" e i "complements de precomptes", le addizionali alle dette imposte e "precomptes", nonche' la tassa comunale addizionale all'imposta sulle persone fisiche (qui di seguito indicate "l'imposta belga"); 2° per quanto concerne l'Italia:
- a)l'imposta sul reddito dominicale dei terreni,
- b)l'imposta sul reddito dei fabbricati,
- c)l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
- d)l'imposta sul reddito agrario,
- e)l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, f) l'imposta sulle societa', per la componente reddito,
- g)la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle societa',
- h)le imposte locali sui redditi e le plusvalenze, (qui di seguito indicate "l'imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 30 agosto 1973
