[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potra', entro il 30 giugno di ogni anno solare, a decorrere dal quinto anno dalla data della sua ratifica, denunziarla, per iscritto e tramite le vie diplomatiche, all'altro Stato contraente. Nel caso in cui fosse denunziata prima del 1 luglio di detto anno, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della sua denuncia;
  • b)alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi imponibili che si chiudono al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno.

[2]IN FEDE DI CIO'" i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]FATTO a Bruxelles, il 19 ottobre 1970, in duplice esemplare, in lingua italiana, in lingua francese ed in lingua neerlandese facendo ciascuno dei tre testi ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Aldo Maria MAZIO

[4]Per il Regno del Belgio P. HARMEL

Testo vigente dal 30 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art30 · fonte su Normattiva