Per una migliore informazione scientifica e tecnica la commissione potra' prendere contatti, ove lo ritenga necessario, con gli organismi internazionali nel campo della protezione delle acque, come anche con le commissioni o enti italo-svizzeri che si occupano della navigazione, della pesca, della regolazione del deflusso ed in genere della gestione delle acque.

Testo vigente dal 11 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-24;527~convenzione-art10 · fonte su Normattiva