Art. 10 (Convenzione)
Per una migliore informazione scientifica e tecnica la commissione potra' prendere contatti, ove lo ritenga necessario, con gli organismi internazionali nel campo della protezione delle acque, come anche con le commissioni o enti italo-svizzeri che si occupano della navigazione, della pesca, della regolazione del deflusso ed in genere della gestione delle acque.
Testo vigente dal 11 settembre 1978
