Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972
Art. 7 (Convenzione)
1. Le deliberazioni della commissione sono prese di comune accordo fra le due delegazioni. 2. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 11 settembre 1978
