Art. 5 (Convenzione)
[1]DELLA COMMISSIONE
[2]1. La commissione sara' composta da delegazioni nazionali nominate dalle Parti contraenti. Ogni delegazione comprendera' non piu' di tre membri, scelti per la loro competenza nel campo delle questioni trattate dalla commissione. Ogni Parte contraente potra' nominare un uguale numero di supplenti aventi analoga competenza. 2. La commissione fissera' il proprio regolamento interno. 3. La commissione eleggera' fra i suoi membri, con voto segreto, il Presidente. Il mandato del Presidente e le condizioni di rinnovo di tale mandato saranno fissati dal regolamento interno della commissione, restando inteso che il mandato del primo Presidente avra' la durata di 3 anni. Nel corso del suo mandato, il Presidente non potra' essere membro di una delegazione nazionale.
Testo vigente dal 29 novembre 1973
