Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972
Art. 6 (Convenzione)
La presidenza della commissione e' assunta alternativamente per la durata di un biennio dal capo di una delle delegazioni.
Testo vigente dal 11 settembre 1978
