Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972
Art. 8 (Convenzione)
I Governi contraenti esaminano le proposte della commissione e decidono le condizioni alle quali possono essere attuate le necessarie misure esecutive.
Testo vigente dal 11 settembre 1978
