TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI In caso di emergenza, il Consiglio di Amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni relative a nuovi prestiti, garanzie, sottoscrizioni, assistenza tecnica ed investimenti azionari in attesa di un ulteriore esame ed azione da parte del Consiglio dei Governatori.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art40 · fonte su Normattiva