TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI In caso di emergenza, il Consiglio di Amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni relative a nuovi prestiti, garanzie, sottoscrizioni, assistenza tecnica ed investimenti azionari in attesa di un ulteriore esame ed azione da parte del Consiglio dei Governatori.
Testo vigente dal 26 febbraio 1991
