AD IMMUNITA', PRIVILEGI ED ESENZIONI Le immunita', i privilegi e le esenzioni previsti nel presente capitolo sono accordati nell'interesse della Banca. Il Consiglio di Amministrazione puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni che vorra' stabilire, alle immunita' ai privilegi ed alle esenzioni previsti nel presente capitolo quando tale azione sarebbe, a suo avviso, conforme agli interessi della Banca. Il Presidente ha il diritto ed il dovere di rinunciare ad immunita', privilegi o esenzioni relativi a qualsiasi funzionario ed impiegato della Banca o a qualsiasi esperto che svolga una missione per la Banca, con l'esclusione del Presidente e del Vice Presidente, quando, a suo avviso, l'immunita', il privilegio o l'esenzione impediscano il corso della giustizia e quando ad essi si possa rinuniciare senza pregiudizio per gli interessi della Banca. In simili circostanze ed alle stesse condizioni, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto ed il dovere di rinunciare a immunita', privilegi o esenzioni relativi al Presidente o al Vice Presidente.
Testo vigente dal 26 febbraio 1991
