[1]radio
[2]1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio. 2. In tale contesto le parti favoriscono assegnazioni di frequenze adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare la disponibilita' dei servizi di GALILEO a vantaggio degli utenti di tutto il mondo, ed in particolare in Israele e nella Comunita'. 3. Inoltre, le Parti riconoscono che e' importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze. 4. Le Parti convengono di incaricare il Comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazioni efficaci in tale settore. 5. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come deroga alle disposizioni applicabili della Unione internazionale delle telecomunicazioni, ivi compresi i regolamenti dell'ITU.
Testo vigente dal 8 aprile 2008
