[1]radio

[2]1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni riguardanti lo spettro radio. 2. In questo contesto, le Parti si scambiano informazioni sulle domande di frequenze e incoraggiano l'assegnazione adeguata di frequenze per GALILEO e il futuro GNSS coreano, compreso il sistema di potenziamento basato in satelliti SBAS per assicurare la disponibilita' dei servizi GALILEO agli utenti in tutto il mondo, in particolare in Corea e nella Comunita'. 3. Riconoscendo l'importanza di proteggere lo spettro di radionavigazione da perturbazioni e interferenze, le Parti identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per eliminare questo problema. 4. Le Parti convengono di incaricare il Comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazioni efficaci in tale settore. 5. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come deroga alle disposizioni pertinenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ivi compresi i regolamenti dell'ITU per le radiocomunicazioni.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;55~accordo-art6 · fonte su Normattiva