[1]scientifica
[2]Le Parti promuovono le attivita' comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e israeliani di ricerca, ivi compreso il Programma quadro della Comunita' europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea, del Ministero della Scienza e della tecnologia di Israele e del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di Israele. Le attivita' comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili. Le Parti convengono di affidare al Comitato di cui all'articolo 14 il compito di definire i meccanismi appropriati per assicurare contatti e partecipazioni efficaci ai programmi di ricerca.
Testo vigente dal 8 aprile 2008
