1 - Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da Enti Pubblici, da Associazioni o da Privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario. 2 - Sono sempre vietate le immissioni non preventivamente autorizzate di specie ittiche che non siano gia' presenti nelle acque italo-svizzere.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art16 · fonte su Normattiva