Art. 16 (Convenzione) — Semina di materiale ittico
1 - Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da Enti Pubblici, da Associazioni o da Privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario. 2 - Sono sempre vietate le immissioni non preventivamente autorizzate di specie ittiche che non siano gia' presenti nelle acque italo-svizzere.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
