Art. 26 (Convenzione) — Abrogazione di disposizioni anteriori
Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogate tutte le disposizioni relative alla pesca nelle acque italo-svizzere, in particolare: - La Convenzione aggiuntiva dell'8 luglio 1898 alla Convenzione dell'8 novembre 1882 tra la Svizzera e l'Italia per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati; - La Convenzione del 13 giugno 1906 tra la Svizzera e l'Italia per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati; - La dichiarazione complementare del 15 gennaio 1907 a detta Convenzione; - L'atto aggiuntivo dell'8 febbraio 1911 alla Convenzione del 13 giugno 1906; - Lo Scambio di Note del 13 ottobre e 19 dicembre 1947, del 1› e 16 marzo 1948 del 13 e 27 novembre 1950 tra la Svizzera e l'Italia sull'applicazione delle disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
