Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986
Art. 23 (Convenzione) — Rapporti tra Autorità
1 - Per la corretta applicazione della presente Convenzione e per assicurare la funzionalita agli organismi previsti dalla stessa, i Commissari si consultano e prendono di comune accordo le relative decisioni. 2 - I Commissari possono corrispondere direttamente tra di loro.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
