1. - Per l'attuazione della presente Convenzione le Autorita' e gli organismi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, possono corrispondere direttamente tra loro, con l'assicurato ed i suoi rappresentanti. 2. - Nelle comunicazioni scritte essi possono usare la propria lingua ufficiale. 3. - Le decisioni dell'ente assicuratore di una Parte contraente possono essere comunicate alle persone residenti nell'altra Parte contraente direttamente mediante lettera raccomandata. 4. - Le Autorita' e gli organismi di una Parte contraente di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non possono respingere richieste ed altri documenti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 4 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;769~art21 · fonte su Normattiva