1 - I Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la presente Convenzione. 2 - Le modifiche hanno luogo con Scambio di Note, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 28, primo capoverso.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art27 · fonte su Normattiva