Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986
Art. 27 (Convenzione) — Modifica della Convenzione
1 - I Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la presente Convenzione. 2 - Le modifiche hanno luogo con Scambio di Note, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 28, primo capoverso.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
