DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI. Ciascuna Parte puo' a mezzo delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri Uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, senza l'impiego di mezzi coattivi, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione se e per quanto non in contrasto con la legge di tale ultima Parte.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
