DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE. 1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire, in qualita' di testimone o di perito, dinanzi alla propria autorita' giudiziaria di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non puo' essere obbligata a comparire a seguito di detta citazione. La parte richiesta procedera' pertanto alla citazione secondo la richiesta formulata senza tuttavia comminare ed eseguire le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione. 2. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, le diarie e le indennita' previste dalla legge della Parte richiedente. La richiesta dovra' specificarne gli importi.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art18 · fonte su Normattiva