PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni e delle transazioni giudiziarie, l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta applica la propria legge. 2. L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni si limita a verificare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte. Tale autorita' giudiziaria nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza dell'autorita' giudiziaria dell'altra Parte e' vincolata agli accertamenti di fatto contenuti nelle decisioni che devono essere riconosciute.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
