Art. 19 — Trasmissione di atti di stato civile su richiesta
Nei limiti previsti dalla propria legislazione in materia, ciascuna Parte, su motivata domanda, e in esenzione da spese, trasmette all'altra, per via diplomatica, gli atti di stato civile riguardanti i cittadini di tale Parte e relativi ad eventi anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo, e comunica, tramite i Ministeri della Giustizia, le decisioni giudiziarie concernenti lo stato civile dei cittadini di quest'ultima Parte.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
