Nei limiti previsti dalla propria legislazione in materia, ciascuna Parte, su motivata domanda, e in esenzione da spese, trasmette all'altra, per via diplomatica, gli atti di stato civile riguardanti i cittadini di tale Parte e relativi ad eventi anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo, e comunica, tramite i Ministeri della Giustizia, le decisioni giudiziarie concernenti lo stato civile dei cittadini di quest'ultima Parte.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art19 · fonte su Normattiva