Nel caso in cui la Nigeria accordi ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia Stato membro, un trattamento piu' favorevole in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, eccetto quando derivi da accordi regionali. Tuttavia, i cittadini o le societa' di uno Stato membro non possono beneficiare della disposizione del presente articolo se lo Stato cui appartengono non concede ai cittadini o alle societa' nigeriani, in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, gli stessi vantaggi che la Nigeria ha ottenuto mediante accordo dallo Stato non membro in questione.
Testo vigente dal 8 maggio 1968
