Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attivita' non salariate e il loro esercizio, la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di societa', nonche' la creazione di agenzie, succursali o filiali.
Testo vigente dal 8 maggio 1968
