Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nell'Accordo di Associazione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri e la Nigeria, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione del Consiglio.
Testo vigente dal 8 maggio 1968
