Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati associati, e' comunicato senza indugio, a cura Stati membri e alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione del Consiglio.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~accordo-2-art4 · fonte su Normattiva