1. I canoni e le altre remunerazioni per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli, di progetti, di procedimenti o di formule segrete o di ogni bene o diritto analogo, sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario e' residente. 2. Lo stesso trattamento dei canoni si applica ai diritti di locazione e remunerazioni analoghe per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per la fornitura di informazioni concernenti esperimenti in materia industriale, commerciale o scientifica. 3. Il trattamento dei canoni non si applica ai pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento di miniere, cave o altre risorse naturali. 4. Se i canoni o le remunerazioni menzionate ai paragrafi 1 e 2 eccedono l'ammontare di un adeguato corrispettivo, lo Stato contraente di cui il contribuente e' residente ha il diritto di tassare detti canoni o remunerazioni soltanto per quella parte di essi che rappresenta un adeguato corrispettivo. 5. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai pagamenti ricevuti in corrispettivo della alienazione dei beni e diritti menzionati ai paragrafi 1 e 2. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano quando il beneficiario dei canoni o altre remunerazioni abbia una stabile organizzazione o una sede fissa nello Stato contraente da cui provengono detti redditi. In tali casi, detto Stato ha il diritto di tassare questi redditi.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art13 · fonte su Normattiva