1. Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate direttamente da, o prelevate da fondi costituiti da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale ad una persona tisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. 2. Alle remunerazioni e pensioni pagate come corrispettivo di servigi attinenti all'esercizio di un'attivita' commerciale o industriale da parte di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o ente locale si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 19.

Testo vigente dal 27 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;534~convenzione-art14 · fonte su Normattiva