• 1)Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
  • a)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
  • b)il termine "Australia" include qualsiasi territorio facente parte del Commonwealth dell'Australia o posto sotto la sua giurisdizione e qualsiasi territorio da quest'ultimo governato sulla base di un accordo di amministrazione fiduciaria;
  • c)i termini "Stato contraente" ed "altro Stato contraente" designano l'Italia o l'Australia, a seconda del contesto;
  • d)il termine "impresa italiana" designa un'impresa avente la sede della direzione effettiva in Italia;
  • e)il termine "impresa australiana" designa una impresa avente la sede della direzione effettiva in Australia;
  • f)l'espressione "impresa di uno Stato contraente" designa una impresa italiana od una impresa australiana, a seconda del contesto;
  • g)il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta australiana, a seconda del contesto;
  • h)l'espressione "esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale" designa l'esercizio della navigazione aerea per il trasporto di persone, animali, merci o posta tra:
  • i)l'Italia e l'Australia;
  • ii)l'Italia e qualsiasi altro Paese;
  • iii)l'Australia e qualsiasi altro Paese;
  • iv)Paesi diversi dall'Italia o dall'Australia o localita' di uno qualsiasi di detti Paesi, e con riguardo ad un'impresa impegnata in tale esercizio, comprende la vendita di biglietti per tale trasporto e la fornitura dei servizi ad esso connessi, sia per l'impresa stessa che per qualsiasi altra impresa impegnata in detto esercizio. Per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo in uno degli Stati contraenti, ogni espressione ivi usata, ma non definita avra', a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato contraente relativa alle imposte cui il presente accordo si riferisce.

Testo vigente dal 15 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;535~art2 · fonte su Normattiva