Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)alla lettera a), le parole: ", anche non definitiva," sono sostituite dalla seguente: "definitiva"; e le parole: "l'uso o il trasporto" sono sostituite dalle seguenti: "nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione";
  • b)alla lettera b), le parole: ", anche non definitiva," sono sostituite dalla seguente: "definitiva";
  • c)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b)";
  • d)alla lettera d), le parole: ", per lo stesso fatto," e le parole: "o con sentenza di primo grado, confermata in appello," sono soppresse;
  • e)la lettera e) e' abrogata;
  • f)alla lettera f), le parole: "anche se con provvedimento non definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento definitivo". Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e' equiparata a condanna". La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto". 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera rr)) l'abrogazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.

Testo vigente dal 13 ottobre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 132/2001

    Questione infondata
    15 maggio 2001

    Si collocano su un piano diverso quanto a 'ratiò giustificativa le fattispecie di incandidabilità, e quindi di ineleggibilità, per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e quindi di ineleggibilità, previste dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, e quella di interdizione dai pubblici uffici quale pena accessoria. Le prime, infatti - a differenza dell'interdizione dai pubblici uffici - non rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche elettive. Conseguentemente, non è fondata la questione di costituzionalità concernente la mancata estensione alle fattispecie di ineleggibilità di cui al censurato art. 15, del regime della sospensione condizionale della pena operante con riguardo alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La questione non è, inoltre, fondata anche sotto il profilo della pretesa violazione del principio di rieducatività della pena - attenendo le ineleggibilità in questione ai requisiti di accesso alle cariche elettive e non alle conseguenze penali dei reati - e sotto il profilo, non sostenuto da adeguata motivazione, della lesione del diritto di accesso alle cariche elettive. - Sulla diversa 'ratiò delle fattispecie a confronto v. le richiamate sentenze n. 118 e 295/1994; e con specifico riguardo al parametro dell'art. 51, primo comma, Cost. v. le richiamate sentenze n. 407/1992, n. 197, n. 218 e n. 288/1993, n. 118 e n. 295/1994, n. 141/1996. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 51 cost. · Art. 15 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1999-12-13;475~art1 · fonte su Normattiva