[1]Articolo XII Denuncia

[2](a) La presente Convenzione puo' essere denunciata da qualsiasi Governo contraente in ogni momento dopo la scadenza di cinque anni dalla data in cui la Convenzione stessa e' entrata in vigore per tale Governo. (b) La denuncia si effettua con una notifica scritta, indirizzata all'Organizzazione, la quale notifichera' a tutti gli altri Governi contraenti ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione. (c) La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui essa e' stata ricevuta dall'Organizzazione o allo scadere di un periodo piu' lungo eventualmente specificato nella notifica.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538~allegato-a-artxii · fonte del testo