[1]Articolo XI Entrata in vigore

[2](a) La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui siano state depositate, in conformita' all'articolo X, non meno di quindici accettazioni comprendenti sette Paesi che posseggano ciascuno almeno 1.000.000 di tonnellate di stazza lorda di naviglio. L'Organizzazione informera' tutti i Governi che hanno firmato o accettato la presente Convenzione della data in cui essa entra in vigore. (b) Le accettazioni, depositate dopo la data in cui la presente Convenzione sara' entrata in vigore, avranno effetto tre mesi dopo la data del loro deposito.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538~allegato-a-artxi · fonte del testo