[1]Articolo XII
[2]Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di un Governo contraente, tale Governo potra' denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Segretario-Generale, il quale notifichera' a tutti i Governi contraenti il contenuto e la data del ricevimento di ogni notifica di tal genere. Tale denuncia avra' efficacia un anno dopo il suo ricevimento da parte del Segretario-Generale, o dopo altro periodo piu' lungo che sia specificato nella notifica stessa.
Testo vigente dal 19 ottobre 1971
