[1]Articolo XIII Territori
[2](a) (i) Le Nazioni Unite, allorche' sono responsabili dell'amministrazione di un territorio, o qualsiasi Governo contraente che ha la responsabilita' delle relazioni internazionali di un territorio, si consulteranno il piu' presto possibile con detto territorio per cercare di estendere, al territorio stesso, l'applicazione della presente Convenzione e potranno in qualsiasi momento, con una notifica scritta indirizzata all'Organizzazione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tale territorio. (ii) L'applicazione della presente Convenzione sara' estesa al territorio designato a partire dalla data di ricezione della notifica, o da altra data eventualmente specificata nella notifica stessa. (b) (i) Le Nazioni Unite, o qualsiasi Governo contraente, che abbiano fatto una dichiarazione in conformita' al paragrafo (a) del presente articolo, possono, in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui l'applicazione della Convenzione e' stata cosi' estesa ad un territorio qualsiasi, dichiarare con notifica scritta all'Organizzazione che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica. (ii) La Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella suddetta notifica al termine di un anno dalla data di ricezione della notifica stessa da parte dell'Organizzazione, o allo scadere di un periodo di tempo piu' lungo eventualmente specificato nella notifica. (c) L'Organizzazione deve informare tutti i Governi contraenti dell'estensione della presente Convenzione ai territori di cui al paragrafo (a) del presente articolo e della cessazione della detta estensione conformemente alle disposizioni del paragrafo (b), specificando, per ciascun caso, la data da cui la presente Convenzione e' stata o ha cessato di essere applicata.
Testo vigente dal 20 luglio 1966
