Parti alla controversia agevoleranno l'operato del Tribunale Arbitrale ed in particolare, in conformita' con le loro leggi ed utilizzando ogni mezzo a loro disposizione, forniranno ad esso tutti i documenti e le informazioni pertinenti, e lo porranno in grado, ove necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-art8 · fonte su Normattiva