1. Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del tribunale arbitrale e in particolare si adopereranno con ogni mezzo per: (a) fornirgli tutti i documenti, le informazioni e le strutture necessari e (b) consentirgli, se del caso, di citare testimoni o esperti e raccogliere le loro deposizioni. 2. Le Parti e gli arbitri sono tenuti a rispettare la natura riservata delle informazioni che ricevono in via riservata durante le udienze del tribunale arbitrale.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~annesso-art8 · fonte su Normattiva